In data odierna gli studenti, con una decisione imprevista, hanno dato inizio all’occupazione dei locali scolastici.
Al di là di ogni altra considerazione sulla inopportunità di tale decisione, per altro confusamente motivata, ricordo che le “occupazioni” delle scuole sono considerate a tutti gli effetti illegali e quindi in ogni caso da nessuno autorizzate e/o autorizzabili, sia per i potenziali rischi relativi all’incolumità degli studenti, vista l’impossibilità di garantire una completa vigilanza su tutti i locali dell’Istituto, sia per i connessi reati penali e amministrativi (interruzione di servizio pubblico, rischio di danni erariali per furti e danneggiamenti etc. ).
Tali atti illegali comportano l’immediata obbligatoria denuncia dello scrivente alle Autorità di P.S..
Preciso inoltre che per tutto il periodo dell’occupazione, che prevedibilmente si protrarrà fino a sabato 24 c.m, gli alunni sono da considerarsi assenti e richiamo le disposizioni di cui all’art. 14 comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n. 122 relative alla validità dell’anno scolastico, che testualmente recitano: “…. ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. (…) .
Ricordo altresì che la
durata minima del calendario scolastico è di 200 giorni effettivi e che ogni riduzione di detto periodo comporta l’obbligo del recupero.
Infine per consentire a chi lo desidera di seguire regolarmente le lezioni, i docenti, che sono tutti in servizio, si atterranno alle seguenti disposizioni:
Per quanto riguarda la sorveglianza il personale ATA si atterrà alle stesse indicazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonio Girardello)
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